Art. 6.
(Comitato direttivo, personale e disposizioni finanziarie).

      1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia è dotata di un comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e costituito da due dirigenti del settore tecnico e da un dirigente del settore amministrativo.
      2. L'organico complessivo dell'Agenzia, in sede di prima attuazione, è stabilito in quaranta unità, di cui quattro di livello dirigenziale, oltre il direttore. All'articolazione dell'organico dell'Agenzia in qualifiche e livelli provvede lo statuto di cui all'articolo 1, comma 3, che disciplina altresì le modalità per le successive modificazioni all'organico stesso, sia complessivo sia per articolazione, anche in relazione a quanto disposto all'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
      3. Al finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Agenzia concorrono, oltre a quanto già previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

          a) le somme residue della complessiva assegnazione, comprensiva dell'importo a destinazione condizionata, disposta dal CIPE a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per assistenza tecnica e supporto alla progettazione;

          b) altre assegnazioni, a valere sui finanziamenti disposti per l'attuazione del PPI nonché per i programmi già in corso, nel limite massimo del 2 per cento, utilizzando allo scopo prioritariamente le risorse rinvenienti da ribassi d'asta delle gare effettuate o da economie su lavori ultimati.

 

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      4. Alla data di entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia, cessa di operare il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. I relativi rapporti giuridici, economici e finanziari sono trasferiti all'Agenzia.